“UNIONE IMPRESE STORICHE ITALIANE”
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL’UNIONE
Articolo uno
L’Associazione, le cui norme di funzionamento sono contenute nel presente Statuto, è denominata “Unione Imprese Storiche Italiane”, di seguito anche Unione.
L’Unione costituita - con atto a rogito del Notaio Fabrizio Riccardo Frediani - in Firenze, in data 21 dicembre 2000, con la denominazione “Associazione Imprese Storiche Fiorentine”, in seguito denominata “Unione Imprese Storiche Toscane”, ha assunto l’attuale denominazione su specifica volontà delle ultra centenarie Imprese che vi partecipano, nell’intento di ampliarne i limiti territoriali, operativi e rappresentativi.
Articolo due
L’Unione ha sede in Firenze.
La modifica dell’indirizzo nell’ambito del Comune di Firenze è di competenza del Consiglio Direttivo e non costituisce modifica del presente Statuto.
Articolo tre
L’Unione non ha scopo di lucro ed ha scopi culturali e di immagine per la sensibilizzazione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica sulle radici storiche di imprese che hanno legato la propria storia all’Italia e che continuano ad esprimere la loro identità attraverso il civile sviluppo delle attività volte ai principi di alta qualità ed al modo di interpretare la contemporaneità come libera espressione dei valori morali della nostra Società rivolta al futuro. La “Unione Imprese Storiche Italiane” si propone, pertanto, di promuovere iniziative, dibattiti, convegni, ricerche, pubblicazioni, borse di studio e di svolgere azioni promozionali e di sostegno sulla cultura della storia di Impresa ed a favore della memoria e della salvaguardia che da essa scaturisce.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Unione potrà organizzare, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, convegni o campagne di sensibilizzazione.
PATRIMONIO
Articolo quattro
Il patrimonio dell’Unione è costituito:
Articolo cinque
I proventi sui quali basare l’attività dell’Unione sono costituiti:
ASSOCIATI
Articolo sei
Possono far parte dell’Unione tutte le Imprese industriali, commerciali, agricole, manifatturiere o creatrici e fornitrici di servizi, le dipendenze storiche come Archivi e Musei d’Impresa, operanti in Italia e la cui richiesta di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Devono comunque corrispondere ai requisiti secondo la seguente definizione di Impresa Storica:
“L’Impresa Storica: viene così definita un’azienda, o una sua dipendenza, che nel tempo passato, nel presente e anche con una forte propensione dinamica verso il futuro, abbia saputo operare in una dimensione che continui a muovere la Produttività e l’Economia in un contesto di dimensione Sociale e Culturale.
Viene tenuta presente una longevità di oltre cento anni di vita operosa ed eticamente corretta tenuta in Italia, dove si è sviluppata e affermata. E’ ulteriormente da considerare l’aver assimilato e utilizzato innovazioni sotto il profilo tecnologico, economico, sociale e organizzativo; aver dato vita a nuovi saperi che possono aver oltrepassato le stesse dimensioni aziendali.
L’Impresa Storica ha quindi, di fatto, avuto - continuando, in prospettiva, ad avere per il futuro - un importante ruolo come principale agente di continuità produttiva, di progresso e di modernizzazione nella Società a essa contemporanea.”.
I Membri della Unione si suddividono in:
La richiesta di ammissione dovrà contenere dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative, nonché l’indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni.
L’ammissione è deliberata, dal Consiglio Direttivo, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Articolo sette
Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota associativa, che verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote annuali devono essere versate all’Unione entro il mese di marzo di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Unione, né sono trasmissibili.
Articolo otto
Gli Associati hanno parità di doveri e di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Unione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle degli eventuali regolamenti che verranno deliberati dall’Assemblea e la cui osservanza sarà obbligatoria per gli Associati.
La partecipazione all’Unione non può essere temporanea, salvo le cause previste nel successivo articolo.
Articolo nove
La qualità di Associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tale qualità, oltre che per cessazione dell’impresa o per recesso da notificarsi al Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata entro il mese di settembre dell’anno in corso, si perde per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di:
L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
L’Associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri
ALBI
Articolo dieci
Vengono istituiti i seguenti Albi:
ORGANI DELL’UNIONE
Articolo undici
Sono organi dell’Unione:
ASSEMBLEA
Articolo dodici
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza); rappresenta l’universalità degli Associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.
Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.
Ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
Nell’Assemblea ogni Associato ha diritto ad un voto.
Articolo tredici
L’Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando se ne ravveda la necessità ai fini del conseguimento dello scopo associativo.
L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.
Articolo quattordici
Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno spedito ad ogni Associato a mezzo lettera raccomandata o semplice comunicazione via fax almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione indica anche la data per la seconda convocazione.
Articolo quindici
Ogni Associato, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Unione.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la partecipazione di più della metà degli Associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida con la presenza personale o per delega di almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto, occorre la presenza personale o per delega ed il voto favorevole di più della metà degli Associati; per quelle concernenti lo scioglimento dell’Unione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza personale o per delega ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzate all’Unione; il voto dovrà pervenire entro il giorno di svolgimento dell’Assemblea e, comunque, non oltre la trattazione dell’argomento dell’ordine del giorno relativo; l’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta; se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
Articolo sedici
L’Assemblea è presieduta dal Presidente (o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, con priorità per quello più anziano per età) assistito da un Segretario eletto dall’Assemblea. Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo diciassette
Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Articolo diciotto
L’Unione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale - nel prosieguo e, comunque, nel presente statuto semplicemente anche il Consiglio Direttivo o Consiglio- composto:
(i) da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, nominati dall’Assemblea con le modalità previste dall’articolo quindici;
(ii) dai Presidenti delle Sezioni Regionali Italiane e/o dei Distretti, di cui meglio al successivo articolo ventotto nonché da un consigliere delle Sezioni Regionali o dei Distretti con più di venti associati.
Il Consiglio dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge il Presidente, il I° Vice Presidente Vicario e il II° e il III° Vice Presidente. Tra i Vice Presidenti, secondo l’ordine precedente, si provvede a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio nomina altresì un Segretario Generale che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo diciannove
Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri:
(i) ove si tratti di Consiglieri nominati dall’Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione ed i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati, che provvederà al riguardo;
(ii) ove si tratti di Consiglieri di diritto, il sostituto sarà il nuovo Presidente e/o consigliere della Sezione Regionale e/o del Distretto di competenza.
Articolo venti
La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Articolo ventuno
Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, fax o email da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o fax o email da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’indicazione dell’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
In caso di necessità le riunioni potranno svolgersi anche in più luoghi audio e video collegati e, comunque alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Unione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.
In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo ventidue
E’ fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.
Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
Articolo ventitre
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Unione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Articolo ventiquattro
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Unione, compresi fra gli altri quelli di:
Articolo venticinque
Il Consiglio Direttivo potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, che lo presiede, dai tre Vice Presidenti e da tre Consiglieri.
Non potranno, comunque, essere delegati i poteri di cui alle lettere b), c), d) ed h) del precedente articolo ventiquattro.
Il Comitato Esecutivo dovrà dare rendiconto al Consiglio Direttivo dell’esercizio delle deleghe.
Al Comitato Esecutivo si applicano, se compatibili, le norme dettate, dal presente statuto, per il Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE
Articolo ventisei
Il Presidente rappresenta legalmente l’Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.
Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni ed assolve, inoltre, le funzioni di coordinatore dei lavori dell’Unione assieme al Vice Presidente Vicario.
In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal I° Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest’ultimo, dal II° o III° Vice Presidente.
IL SEGRETARIO GENERALE
Articolo ventisette
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli collabora con il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso. Predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
E’ preposto all’organizzazione e al funzionamento degli uffici della Unione. E’ responsabile del coordinamento e del controllo delle attività dei collaboratori esterni e degli enti eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Unione. Controlla e coordina l’attività di coloro che beneficino di contributi o borse di studio della Unione. Funge da Segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali delle riunioni.
SEZIONI REGIONALI E DISTRETTI
Articolo ventotto
Allorché in una Regione Italiana siano presenti almeno sette imprese aderenti alla “Unione Imprese Storiche Italiane” potrà essere creata - a cura e insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che ne determinerà anche la sede e le regole di funzionamento a mezzo di apposito regolamento - una Sezione Regionale che, a titolo di esempio, potrà prendere il nome di “Unione Imprese Storiche Italiane - Sezione Regionale della “_________________________”.
Le Sezioni Regionali beneficeranno di un’autonomia armonicamente concordata e controllata dal Consiglio Direttivo.
In concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo ogni Sezione Regionale dovrà esprimere, entro il mese di febbraio dell’anno in cui si terranno le elezioni stesse, un proprio organo amministrativo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, fra i quali un Presidente e un Tesoriere, che risponderà al Consiglio Direttivo per la corretta amministrazione delle quote sociali.
Il Presidente della Sezione Regionale è membro di diritto del Consiglio Direttivo della Unione assieme ad un ulteriore Consigliere nel caso la Sezione Regionale conti più di venti associati.
Ove in una o più Regioni non siano presenti almeno sette imprese aderenti alla “Unione Imprese Storiche Italiane” potrà essere creato - a cura e insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che ne determinerà il territorio di competenza, la sede e le regole di funzionamento a mezzo di apposito regolamento - un Distretto che, a titolo di esempio, potrà prendere il nome di “Unione Imprese Storiche Italiane - Distretto di ______________________________”.
I Distretti beneficeranno di un’autonomia armonicamente concordata e controllata dal Consiglio Direttivo, e ad essi si applicheranno le norme dettate, dal presente statuto, per le Sezioni Regionali, se ed in quanto compatibili.
In caso di disaccordo con gli scopi e i programmi generali della Unione sarà facoltà del Consiglio Direttivo revocare l’istituzione e, quindi, sciogliere le Sezioni o i Distretti, con la conseguente decadenza dei relativi rappresentanti - Presidente ed eventuale Consigliere - dal Consiglio Direttivo della Unione, a far data dalla delibera di revoca.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo ventinove
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea anche tra persone non associate.
Al Collegio dei Revisori spetta il compito di controllare la gestione contabile dell’Unione e effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea.
La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha la durata di 3 (tre) esercizi ed è rinnovabile.
I Revisori dei conti partecipano all’Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
BILANCIO - UTILI
Articolo trenta
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo da presentare, unitamente a quello preventivo, per l’approvazione all’Assemblea.
Dalla data dell’avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’Unione a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.
Articolo trentuno
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo trentadue
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli Associati e non Associati e resta in carica 4 (quattro) anni.
In caso di decesso, incapacità o impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione; la prima assemblea degli Associati successiva all’evento provvederà al riguardo.
Il Collegio dei Probiviri:
SCIOGLIMENTO
Articolo trentatre
L’Unione ha durata illimitata.
L’Unione si scioglie per impossibilità di perseguire validamente i propri scopi.
In caso di scioglimento dell’Unione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, il Presidente potrà chiedere all’autorità competente la nomina di uno o più liquidatori.
Esaurita la liquidazione, quanto residuerà, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
RINVIO
Articolo trentaquattro
Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
F.ti: Franco TORRINI, Fabrizio Riccardo FREDIANI Notaio.
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